Statuto di usarci Gorizia - USARCI Friuli Venezia Giulia

    You are currently here!
  • Home
  • Statuto di usarci Gorizia

STATUTO USARCI di Gorizia

in vigore dal 1991, ultima modifica con l’assemblea del 18/04/2019

Titolo I: DENOMINAZIONE E SCOPI

E’ costituita con sede a Udine in Via Pradamano n.c.30, l”UNIONE SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ED INDUSTRIA” di Udine, in sigla “U.S.A.R.C.I.”.

Il Sindacato, a carattere volontaristico, professionale e apartitico, ha per scopo di provvedere alla tutela degli interessi degli Agenti e Rappresentanti del Commercio e dell’Industria ed alla loro assistenza in tutti i problemi che, sul piano sindacale e professionale direttamente e indirettamente li riguardano, avendo mandato di rappresentanza nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione pubblica o Enti, nonché delle Organizzazioni economiche, produttive e commerciali.

In particolare, il Sindacato intende perseguire i seguenti scopi:

  1. A) promuovere e favorire in tutti gli appartenenti alla Categoria il diffondersi dell’idea sindacale per la tutela dei loro interessi morali e materiali;
  2. B) concorrere in sede nazionale, provinciale e comunale, alla stipulazione di Accordi Economici Collettivi, Settoriali e locali;
  3. C) assistere i propri iscritti nelle controversie di lavoro, fiscali e contrattuali ed in ogni vertenza o questione sindacale;
  4. D) promuovere e favorire ogni iniziativa che miri alla tutela degli iscritti sul piano sociale, giuridico, economico e tecnico, all’incremento delle attività produttive commerciali, alla formazione professionale, organizzando corsi, seminari, masters, meetings e servizi vari inerenti alla categoria;
  5. E) adoperarsi per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra i propri iscritti, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all’occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;
  6. F) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi e Commissioni in cui sia richiesta od utile la rappresentanza della categoria;
  7. G) provvedere con la collaborazione degli Enti associati, alla rilevazione ed all’accertamento di tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni riguardanti la Categoria, sia in campo sindacale, che merceologico, fiscale e commerciale, per il più efficace perseguimento dei fini statutari;
  8. H) esercitare tutte quelle funzioni che gli fossero demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
  9. I) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero di volta in volta deliberati dall’Assemblea degli iscritti e compiere tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento del fine istituzionale di tutela e difesa della Categoria, in armonia con le esigenze nazionali;
  10. J) provvedere alla tutela degli interessi della Categoria anche esplicando attività sociali come istituzione di servizi contabili amministrativi a favore degli iscritti.

L'”UNIONE SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ED INDUSTRIA” di Udine aderisce all’U.S.A.R.C.I. Nazionale.

L’eventuale revoca all’adesione all’U.S.A.R.C.I. Nazionale, per aderire o meno ad altre organizzazioni sindacali di categoria deve essere deliberata in Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 degli iscritti presenti all’Assemblea stessa.

Non hanno diritto al voto gli iscritti alla Sezione Transitoria (art.4).

Titolo II: ISCRITTI

Possono aderire al Sindacato tutti gli Agenti e Rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti negli appositi Ruoli professionali, nonché tutti coloro i quali per ottenere l’abilitazione a detto Ruolo o per partecipare alla formazione professionale, devono usufruire delle strutture e dei servizi loro forniti dal Sindacato.

Questi ultimi verranno iscritti in una speciale sezione denominata “SEZIONE TRANSITORIA”.

Viene costituita la “SEZIONE PENSIONATI AGENTI E RAPPRESENTANTI” alla quale possono aderire tutti gli agenti e rappresentanti pensionati dall’ENASARCO.

L’ammissione al Sindacato è ratificata dal Consiglio Direttivo, di cui all’art.8, sulla base della domanda presentata dall’interessato e contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

L’ammissione alla “SEZIONE PENSIONATI AGENTI E RAPPRESENTANTI” del Sindacato, per i nuovi iscritti è ratificata dal Consiglio Direttivo – di cui all’art.8 – mentre per gli ex iscritti al sindacato U.S.A.R.C.I. il Consiglio Direttivo ne prende atto.

L’adesione al Sindacato comporta l’obbligo agli iscritti di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dai competenti Organi del Sindacato. Comporta altresì l’obbligo di corrispondere al Sindacato un contributo annuale nella misura che di volta in volta sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’adesione ha effetto per due anni per la prima iscrizione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 Settembre di ogni anno a mezzo Raccomandata o PEC.

La qualifica di iscritto, e conseguentemente il diritto alla tutela giuridica da parte del sindacato, si perde:

  1. A) per dimissioni dell’interessato presentate nei modi e termini di cui al precedente art.6;
  2. B) per cessazione dell’attività dell’iscritto e conseguente cancellazione dal Ruolo professionale; a meno che non chieda, se pensionato, il passaggio alla “Sez. pensionati”, sempre ché si trovi nelle condizioni previste dall’art.4;
  3. C) per motivata deliberazione del Consiglio Direttivo del Sindacato, di cui al successivo art.15, adottata con voto di almeno due terzi dei suoi membri, per mancato pagamento dei contributi sociali, per gravi inadempienze agli obblighi assunti a norma dell’art.6, o per indegnità.

La perdita della qualifica di iscritto ha effetto, per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali, dal 1° ottobre dell’anno in corso.

Titolo III: ORGANI E FUNZIONAMENTO

Sono Organi del Sindacato:

  1. A) l’Assemblea degli iscritti;
  2. B) il Consiglio Direttivo;
  3. C) il Presidente;
  4. D) il Collegio dei Sindaci;
  5. E) i Delegati Mandamento;
  6. F) il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi Sindacali.

Gli iscritti impossibilitati a parteciparvi potranno delegare altri iscritti a rappresentarli.

Ciascuno di essi non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 giugno di ogni anno, in via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta almeno un decimo degli iscritti con atto scritto e motivato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza o impossibilità dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in età.

Le funzioni di segretario dell’Assemblea ed eventuali scrutatori saranno svolte da incaricati nominati dal Presidente dell’Assemblea, individuati tra gli associati presenti e non candidati.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Sindacato, oppure dal Vice Presidente in caso di sua assenza, con invito scritto da spedirsi agli associati almeno dieci giorni prima della data della riunione. L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli iscritti.

Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle votazioni sono ammessi gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi sindacali annuali.

Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, salvo quanto previsto dall’art.14 per la nomina delle cariche Direttive.

Spetta, in via ordinaria, all’Assemblea degli iscritti:

– esaminare e discutere i problemi di carattere generale aventi importanza fondamentale al fine di determinare l’indirizzo del Sindacato in vista del perseguimento dei fini sociali;

– discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente;

– discutere ed approvare il bilancio preventivo riguardante l’esercizio in corso, nonché il conto consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e

la relazione del Collegio dei Sindaci;

– eleggere 9 (nove) membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, tutti iscritti al Sindacato in regola con il pagamento dei contributi sindacali;

– adempiere a tutte le altre funzioni che fossero attribuite da leggi e regole dello Stato.

Le votazioni per le cariche sociali hanno luogo a schede segrete ma è facoltà dell’Assemblea di procedervi per acclamazione.

Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri eletti, più i Consiglieri di diritto.

Sono Consiglieri di diritto, per durata pari a quella di permanenza nell’incarico, gli ex Presidenti del Sindacato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno; straordinariamente, tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o che ne facciano richiesta tre Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, possono essere considerati decaduti dalla carica.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con l’iscritto che all’atto della elezione del Consiglio Direttivo è risultato il primo dei non eletti e che resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, i Sindaci e i Delegati di mandamento, di cui all’art.8.

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo, oltre a quelle derivanti dalla applicazione degli scopi, di cui all’art.2:

  1. A) proporre all’Assemblea le modificazioni statutarie con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri;
  2. B) procedere nella prima seduta, dopo che è stato eletto dall’assemblea, alla nomina tra i Consiglieri, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere;
  3. C) dare concreta attuazione alle deliberazioni dell’assemblea degli iscritti;
  4. D) promuovere indagini, dibattiti ed azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi del sindacato;
  5. E) procedere a quegli accordi, con altri organismi congeneri, che stimerà opportuno;
  6. F) compilare il bilancio preventivo, ed il bilancio consuntivo del sindacato;
  7. G) deliberare su eventuali contributi straordinari a carico degli iscritti o altri soggetti che richiedono determinate prestazioni;
  8. H) il consiglio può assumere personale esterno indennizzato per lo svolgimento del lavoro di segreteria e amministrazione sotto la vigilanza del Presidente e del Segretario/Tesoriere;
  9. I) il consiglio può assumere personale esterno indennizzato per svolgere l’attività di consulenza sindacale.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Sindacato.

Presiede di diritto, a norma degli artt.9 e 16, l’Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimarrà in carica per 3 esercizi come i consiglieri e potrà essere rieletto a fine mandato dal nuovo Consiglio Direttivo.

Adempie a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto o dai competenti organi sociali. In particolare dà le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per assicurare il regolare svolgersi dalla vita del Sindacato.

In caso di dimissioni di due terzi ed oltre dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente riunirà l’Assemblea straordinaria elettiva per la ricostituzione del Consiglio stesso.

In caso di decesso, dimissioni o impedimenti del Presidente, il Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere un nuovo Presidente entro tre mesi, nel periodo di transizione saranno attribuite tutte le funzioni al Vicepresidente.

Il Presidente può avvalersi di un consigliere personale tra gli iscritti all’Associazione senza che questo sia stato eletto nel Consiglio Direttivo.

L’assemblea degli iscritti, con le modalità stabilite dall’art. 14, elegge tre Sindaci e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data  dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli stessi Sindaci designano uno di loro a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio.

Il Collegio vigila l’andamento della gestione economica e finanziaria del Sindacato e redige la relazione sul conto consuntivo annuale per l’Assemblea. I Sindaci partecipano, di diritto, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco, gli altri componenti il Collegio provvederanno alla sua sostituzione con l’iscritto che all’atto dell’elezione del Collegio è risultato il primo supplente e che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Collegio medesimo.

Il Consiglio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea di cui all’art. 14 ed è composto di tre membri effettivi i quali provvederanno all’elezione del loro Presidente.

Gli iscritti al Sindacato sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio dei Probiviri la risoluzione delle controversie che potessero insorgere fra loro e che non trovassero altra possibile soluzione.

La decisione del lodo dei Probiviri è inappellabile.

Gli incarichi sociali sono gratuiti; si dà luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento degli incarichi stessi e preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Il contributo a carico degli iscritti alla sezione Pensionati viene fissato nella misura del 50% della quota normale se non in attività.

Titolo IV: PATRIMONIO DEL SINDACATO, AMMINISTRAZIONE – BILANCI

Il patrimonio del Sindacato è costituito:

– dalle quote nominali corrisposte dagli iscritti, nella misura che di volta in volta sarà stabilita dal Consiglio Direttivo del Sindacato stesso a norma di quanto stabilito dall’art. 6, comma primo;

– dagli interessi e rendite patrimoniali;

– da eventuali contributi straordinari;

– dalle elargizioni o dai lasciti costituiti a favore del Sindacato o dalla eventuale devoluzione dei beni, fatta a qualsiasi titolo, a favore del Sindacato stesso;

– dalle attrezzature – mobili e macchine d’ufficio;

– da eventuali avanzi di gestione a fronte dell’attività di Formazione Professionale prevista dall’art. 2 dello statuto.

Gli atti per la gestione economica e finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo e la loro esecuzione è in concreto affidata al Presidente e al Segretario/Tesoriere.

A conclusione di ogni esercizio finanziario, il cui inizio e termine viene fissato rispettivamente al 1ø gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere compilato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, insieme alla relazione del Presidente ed a quella del Collegio dei Sindaci.

Titolo V: DISPOSIZIONI GENERALI

Lo scioglimento del Sindacato deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti degli iscritti al Sindacato.

In caso di scioglimento l’Assemblea detterà le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali del Sindacato e nominerà un liquidatore iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti votato in una rosa di 3 (tre) nominativi proposti dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi, generali e speciali, e nei Regolamenti dello Stato.