Conciliazione sindacale - USARCI Friuli Venezia Giulia

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La conciliazione sindacale rappresenta un atto sottoscritto da parte di un agente per raggiungere un accordo verso una parte debitrice/creditrice, con la presenza di un coincilaitore.

Questo atto è volto ad evitare di agire attraverso enti giudiziari, che portano a lunghi tempi di attesa.

La parte ricorrente ( agente o preponente), prima di adire il Giudice, può tentare di raggiungere un accordo con l’altra parte ( preponente o agente) con l’assistenza delle associazioni sindacali ( art. 410 c.p.c., co 1).

Tale procedimento di conciliazione non è soggetto per legge a forme particolari in quanto è la contrattazione collettiva a dettarne le regole.

I rappresentanti sindacali legittimati ad assistere il lavoratore sono in genere individuati dai CCNL.

In mancanza di previsioni particolari la giurisprudenza partendo dal presupposto che la funzione del sindacato nelle conciliazioni è quella di assistere il lavoratore e non di rappresentarlo, ritiene sufficiente il mandato del lavoratore ( Cass. 22 ottobre 1991, n. 11167).

La conciliazione sindacale presuppone che l’accordo sia raggiunto con una effettiva assistenza del lavoratore da parte degli esponenti dell’organizzazione sindacale ci si è affidato ( Cass. 13 novembre 1997, n. 11248).

La giurisprudenza, per quanto concerne i requisiti di validità ed inoppugnabilità ex art. 2113 c.c. dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c., considera invalido ed inidoneo a produrre gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in assenza di uno dei due conciliatori e senza il rispetto dei requisiti e delle procedure stabiliti dal contratto.

Conseguentemente, soltanto i verbali di conciliazione sottoscritti nel rispetto dell’art. 410 c.p.c. co.1, , che prevedono l’adozione delle procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi, sono considerati validi ai sensi dell’art. 2113 c.c., co. 4, ed idonei ad ottenere il decreto di esecutività di cui all’art. 411 c.p.c., co. 3.
Occorre precisare che è possibile ricorrere alla conciliazione in sede sindacale esclusivamente per le materie espressamente previste, a tal fine, dai medesimi contratti o accordi collettivi.

I termini per l’espletamento del tentativo e le conseguenze dell’esito positivo o negativo della conciliazione sono analoghi a quelli esaminati per il tentativo in sede amministrativa.
L’unica particolarità è che il processo verbale di avvenuto accordo tra le parti deve essere depositato presso la DPL a cura del preponente, dell’agente o dell’associazione sindacale.

Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, dopo averne accertata l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la conciliazione, il direttore della DPL, prima di procedere al deposito del verbale, deve altresì accertare che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e che i soggetti che effettuano il deposito siano parti dell’accordo o legittimi rappresentanti delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla conciliazione.


 

Servizio svolto a pagamento.

Richiedere all’indirizzo della sede di appartenenza  la bozza dell’atto di concordato (verbale di conciliazione)  che deve essere personalizzato dalle parti a seconda del caso specifico, questo per procedere alla conciliazione in sede sindacale.